Risposte alle domande più frequenti


Contributo canone di locazione

CHE COS’E’?
Il fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione istituito con la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 è destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, dei costi sostenuti, per il pagamento dei canoni di locazione, dalle famiglie che si trovino in condizione di disagio economico.I Comuni, annualmente, avviano procedure concorsuali per individuare i beneficiari del contributo.

 

COME FUNZIONA?
La Regione Autonoma Sardegna trasmette ogni anno ai Comuni la circolare con cui autorizza l’apertura del bando relativo alla concessione dei contributi per il canone di locazione. Entro i termini indicati dal bando, occorre presentare presso l’Ufficio Protocollo Generale la domanda di contributo, completa dei documenti indicati più sotto.
Sulla base delle domande presentate viene pubblicata una graduatoria provvisoria dei beneficiari e degli esclusi. Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria è possibile presentare ricorso amministrativo. Dopo le verifiche dei requisiti e dei ricorsi, operati gli eventuali reintegri/esclusioni, viene stilata una graduatoria definitiva. Il Comune procede poi alla liquidazione dei contributi dietro presentazione, da parte dei beneficiari, delle ricevute dei canoni di locazione pagati.
N.B.: Dal momento che la circolare con cui la Regione autorizza l’apertura del bando non viene emanata in data fissa, è opportuno che i cittadini interessati si informino presso gli uffici nei primi mesi di ogni anno. Per ulteriori informazioni contattare esclusivamente il Settore Servizi sociali.

 

QUALI SONO I REQUISITI PER POTER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO?
Per poter usufruire del contributo occorre:

  • avere la residenza anagrafica nel Comune di San Sperate al momento della domanda;
  • gli immigrati extracomunitari devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero dal almeno cinque anni nella medesima regione;
  • essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel comune e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, regolarmente registrato, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
  • avere una situazione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare che non superi i valori stabiliti annualmente con Delibera Regionale;
  • non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

 

DOVE VA’ PRESENTATA LA DOMANDA?
La domanda deve essere presentata al Protocollo generale del Comune – via Sassari n. 12 – 2° piano

 

QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE?
Assieme al modulo di domanda deve essere presentata la documentazione indicata nel modulo stesso

 

Dove rivolgersi

  • SETTORE SERVIZI SOCIALI
    Via Sassari, n. 12 – Sede Comunale 1° Piano
    tel. 070 96040218/219/220/221 - fax: 070 96040243
    mail: socialeculturale@sansperate.net

Normativa

Sussidio economico per i malati di mente (Legge Regionale 30.05.1997, n.20)

CHE COSA E’?
Le Leggi Regionali 15/1992 e 20/1997 prevedono la concessione di un sussidio economico a favore di persone affette da disturbi psichici. Il contributo è erogato dal Comune.

 

A CHI SI RIVOLGE?
Si rivolge Ai cittadini residenti in Sardegna che siano affetti da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico. Le infermità riconosciute come disturbi a carattere invalidante sono:

  • schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoidea, indifferenziata, residua), ad andamento cronico;
  • disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;
  • disturbo schizoaffettivo, ad andamento cronico;
  • disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;
  • disturbo bipolare dell’umore (depressivo, misto, maniacale), ad andamento cronico;
  • autismo

 

CHE COSA E’ NECESSARIO PER AVERE DIRITTO AL SUSSIDIO?
Per avere diritto alla concessione del sussidio è necessario che il soggetto sia assistito da una unità operativa del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) o da una delle Cliniche Psichiatriche delle Aziende ospedaliero-universitarie e che per esso sia predisposto un adeguato piano d’intervento terapeutico riabilitativo personalizzato.

 

A CHI SONO ATTRIBUITI I COMPITI E LE RESPONSABILITA’ PER ATTESTARE IL DIRITTO?
Per l’adulto sono attribuite alle unità operative del DSMD, per i minori di età sono attribuite alle Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, alle Cliniche di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza delle Aziende ospedaliero-universitarie e, limitatamente al territorio della ASL n. 8, al “Centro per l’assistenza a bambini e adolescenti con disturbi pervasivi dello sviluppo” istituito presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”.

 

COME E’ CALCOLATO L’IMPORTO DEL SUSSIDIO?
L’importo del sussidio è calcolato in base alla condizione economica del richiedente. Per avere diritto al sussidio il reddito individuale mensile del richiedente non deve superare l’importo stabilito ogni anno con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione sociale dell’Assessorato regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l’assegno di accompagnamento.
I minori, interdetti o inabilitati, non hanno diritto al sussidio economico quando il reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza supera l’importo stabilito ogni anno con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione sociale dell’Assessorato regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale.

 

QUALI DOCUMENTAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTATE?
i soggetti interessati (o i loro amministratori di sostegno o i genitori nel caso di minori o il tutore in caso di interdetti) devono presentare all’Ufficio Protocollo Generale la seguente documentazione:

  • Domanda, da compilare nell’apposito modulo scaricabile dal link in fondo a questa pagina. Se la domanda è presentata dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, occorre allegare anche una copia conforme all’originale del decreto del giudice tutelare di nomina a tutore/curatore/ amministratore di sostegno.
  • Dichiarazione sostituiva cumulativa (autocertificazione); se l’autocertificazione non è sottoscritta in presenza dell’impiegato addetto a riceverla, ovvero viene presentata tramite un incaricato o inviata per posta/fax, occorre presentarla unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.

 

DA QUANDO SUSSISTE IL DIRITTO AL BENEFICIO?
A seguito della presentazione della domanda, gli uffici competenti dei Servizi Sociali del Comune, accertata l’esistenza delle condizioni di bisogno economico, inviano all’unità operativa presso la quale è in cura il soggetto, la richiesta di incontro per la predisposizione del progetto terapeutico – abilitativo personalizzato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda del beneficiario. La definizione del progetto dovrà avvenire entro i 45 giorni successivi alla ricezione della richiesta di incontro. La ASL verifica la sussistenza delle condizioni cliniche ed esprime il parere obbligatorio sull’opportunità di concedere il sussidio, in relazione al piano d’intervento previsto per il soggetto, nonché alle risorse familiari e territoriali.
Il Comune, ricevuto il Piano terapeutico personalizzato, trasmette all’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, le risultanze dell’accertamento, dandone contestuale comunicazione al soggetto istante.
Il beneficio economico avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata presentata l’istanza.

 

Dove rivolgersi

  • COMUNE DI SAN SPERATE - SETTORE SERVIZI SOCIALI
    Via Sassari,  n.12 tel. 070 96040218 – 219 – 220 - 221 fax: 070 96040243
    mail: socialeculturale@sansperate.net

Normativa

 

La modulistica è disponibile presso il centro di salute mentale di riferimento.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto