Risposte alle domande più frequenti


Cosa è la TARI (tassa rifiuti)

La TARI è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TARI è una imposta interamente comunale ricompresa nella nuova Imposta Unica Comunale IUC (IMU + TASI + TARI) introdotta dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27/12/2013, n. 147).

Le pertinenze quali il solaio, la cantina ed il garage devono pagare la TARI?

I solai, le cantine, i garages e tutte le altre pertinenze dell’abitazione sono soggette alla TARI, esattamente come ogni altro locale facente capo all’abitazione e la loro superficie si somma a quella di tutti gli altri locali ai fini della determinazione della tariffa complessiva della TARI.

Chi deve pagare la TARI (tassa rifiuti)

Deve pagare la TARI chi  possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte, ossia tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale adibiti a qualsiasi uso che producono rifiuti urbani e assimilati.

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice Civile" che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Come si calcola la TARI (tassa rifiuti)

I cittadini non sono tenuti ad effettuare il calcolo: è il Comune che calcola l’ammontare della tassa e invia al contribuente l’avviso di pagamento. La base di calcolo della TARI è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la TARI viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi (TARSU o TARES), salvo intervenute variazioni.Le tariffe della TARI sono calcolate dal Comune sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Le tariffe sono suddivise in due grandi categorie:

  • utente domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).


A loro volta ciascuna delle categorie sono assoggettate a tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana): calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie;
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento): calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva per le categorie indicate nella tabella dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

 

Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).

Mio figlio in Anagrafe figura ancora come residente nella mia famiglia ma, in realtà, da molto tempo vive in un altro Comune, dove frequenta l’Università o lavora. Quindi secondo me non deve essere conteggiato ai fini del calcolo del numero dei residenti nell’abitazione ai fini della determinazione della tariffa della TARI.

I membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove sono considerati presenti nella famiglia anagrafica ai fini del conteggio della TARI. Le eccezioni sono soltanto quelle previste dal regolamento. Il regolamento IUC del nostro ente all’articolo 38 comma 2 prevede quanto segue:.” Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

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