Rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere fatta in una delle seguenti modalità:

  • con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990 (rif. Articolo 32, settimo comma, numero 4), primo periodo, del testo unico n. 570/1960);

oppure

  • con una dichiarazione inviata mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it oppure demografici@pec.comune.sansperate.ca.it se l’atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l’autenticazione di cui al predetto articolo 14. (rif. Articolo 32, settimo comma, numero 4), secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, aggiunto dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, per ciascuna sezione del comune, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata. Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.


Termini
La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere comunicata ai seguenti soggetti:

  • al Segretario Comunale del comune (presso l’Ufficio Elettorale) entro il giovedì precedente l’elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata.
  • direttamente al Presidente di Seggio esclusivamente in formato cartaceo il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina, purché prima dell’inizio della votazione (prima delle h. 7.00).

Requisiti dei rappresentanti di lista
Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali, l’articolo 16, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che essi devono essere elettori del comune.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.
I rappresentanti di lista per i Referendum invece devono essere elettori di un Comune della Repubblica.

In allegato il modulo di domanda.

Data di ultima modifica: 06/06/2022

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Modulo di domanda (compilabile) 06/06/2022 (21.15 KB)
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