Tabella dei giochi proibiti

Avviso alla popolazione: in data 20 luglio 2018 il Questore di Cagliari ha approvato la ''tabella dei giochi proibiti'', aggiornata alla normativa vigente in materia e recante limiti e prescrizioni per l'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento ex art. 110 del T.U.L.P.S.

Ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. è possibile installare giochi leciti nei pubblici esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 (alberghi/pensioni, bar/ristoranti, esercizi ricettivi in genere e simili e in quelli autorizzati ai sensi degli art. 88 (sale scommesse e simili), nella misura massima consentita dai Decreti Ministeriali, stabilita sulla base dei metri quadrati del locale.

Pertanto, si rammenta che tutti i titolari di pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS (sale da gioco, sale da biliardo, bar - ristoranti, esercizi ricettivi, circoli privati) e ai sensi dell'art. 88 del TULPS (sale scommesse e simili), sono tenuti ad esporre la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e vidimata dall'autorità competente del Comune ( rivolgersi alla polizia locale).

La tabella dei giochi proibiti (art. 110 T.U.L.P.S.) deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio.

I titolari dei sopra indicati esercizi dovranno pertanto esporre la tabella (senza la necessità di applicarvi la marca da bollo) nel locale sede dell'attività in luogo ben visibile, così come indicato dalla normativa.

Si rammenta, altresì, che la mancata esposizione della tabella è sanzionata penalmente ai sensi del combinato disposto dell'art. 221, comma 2 del T.U.L.P.S. e art. 195 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n.635)."

 

Data di ultima modifica: 23/07/2024

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